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Statuti

Diese Statuten wurden von der ordentlichen Generalversammlung vom 21. April 2007 genehmigt und sofort in Kraft gesetzt.


I Personalità, sede e scopo

Art. 1  Retina Suisse (in precedenza Associazione svizzera di retinite pigmentosa) è un'associazione di utilità pubblica ai sensi degli art. 60 e seguenti del codice civile svizzero (CCS). Essa raggruppa persone residenti in Svizzera affette da retinite pigmentosa (RP), degenerazione maculare, sindrome di Usher e da altre malattie degenerative della retina come pure i loro congiunti e amici. La sede di Retina Suisse è a Zurigo.

Art. 2  Gli scopi di Retina Suisse sono

a)  l’informazione dei suoi membri sulla retinite pigmentosa (RP), la degenerazione maculare, la sindrome di Usher e altre malattie degenerative della retina nonché sulle cause, ripercussioni, modi di accettazione e opportunità terapeutiche disponibili;

b)  la promozione della ricerca scientifica sulla retinite pigmentosa (RP), la degenerazione maculare, la sindrome di Usher e altre malattie degenerative della retina;

c)  l’informazione dell’opinione pubblica sulla retinite pigmentosa (RP), la degenerazione maculare, la sindrome di Usher e altre malattie degenerative della retina nonché sulle ripercussioni di queste malattie sulle persone che ne sono affette.

Art. 3  Retina Suisse cerca di raggiungere questi scopi mediante

a)  riunioni periodiche e manifestazioni;

b)  la pubblicazione di materiali e documentazioni sulla retinite pigmentosa (RP), la degenerazione maculare, la sindrome di Usher e altre malattie degenerative della retina;

c)  la consulenza personale alle persone con retinite pigmentosa (RP), degenerazione maculare, sindrome di Usher e altre malattie degenerative della retina rispettivamente ai genitori di bambini con retinite pigmentosa o altre malattie degenerative della retina;

d)  la creazione di un comitato scientifico che consigli Retina Suisse in ambito medico e scientifico;

e)  la partecipazione personale o finanziaria a progetti di ricerca;

f)  i contatti con altre istituzioni e organizzazioni operanti in campo medico, nella ricerca scientifica, nel mondo delle persone con handicap, nelle assicurazioni sociali, nella finanza;

g)  per altre vie e con altri mezzi atti a raggiungere gli scopi sociali.

Art. 4  Retina Suisse è neutrale in ambito politico e confessionale.


II  Membri

Art. 5  Di Retina Suisse possono fare parte persone con retinite pigmentosa (RP), degenerazione maculare, sindrome di Usher e altre malattie degenerative della retina, genitori di bambini con retinite pigmentosa o altre malattie degenerative della retina (= membro genitore), soci sostenitori e membri onorari.

Art. 6  L'ammissione dei membri è di competenza del comitato direttivo, la nomina di membri onorari è riservata all'assemblea generale.

Art. 7  Le dimissioni da Retina Suisse vanno inoltrate per la fine dell'anno sociale e in forma scritta, previo regolamento dei doveri finanziari nei confronti dell'associazione.

Art. 8  Il comitato direttivo può escludere un membro da Retina Suisse senza indicargliene i motivi. La persona esclusa può ricorrere contro tale decisione presso l'organo di controllo. Questo può chiedere al comitato direttivo di riesaminare il provvedimento. Se non si giunge a un accordo, la decisione ultima spetta all'assemblea generale.

Art. 9  I membri dimissionari o esclusi perdono ogni diritto nei confronti di Retina Suisse e delle sue istituzioni.

Art. 10  I membri di Retina Suisse rispondono degli obblighi dell'associazione unicamente nei limiti della tassa sociale ordinaria.


III  Finanze

Art. 11  Retina Suisse si procura i suoi mezzi finanziari mediante

a)  contributi annui dei membri. L'assemblea generale fissa l'ammontare della tassa sociale che deve essere versata alla cassa di Retina Suisse entro la fine di maggio dell'anno sociale in corso. I membri che entrano a far parte di Retina Suisse dopo il 30 giugno pagano la metà della quota stabilita per l'anno in corso;

b) sovvenzioni e contributi di enti pubblici, organizzazioni, ditte e privati;

c)  donazioni e legati;

d)  eventuali collette o manifestazioni da decidere caso per caso.

Art. 12  L'anno sociale e finanziarlo corrisponde all'anno civile.


IV  Gli organi di Retina Suisse

Art. 13  Gli organi di Retina Suisse sono:

a) l'assemblea generale

b) il comitato direttivo

c)  l'organo di controllo


IV A  L'assemblea generale

Art. 14  Le assemblee generali sono convocate dal comitato direttivo. Gli inviti con l'elenco delle trattande devono pervenire a tutti i membri in forma scritta e almeno 20 giorni prima dell'assemblea.

Art. 15  Proposte all'indirizzo dell'assemblea generale da parte di membri aventi diritto di voto sono da inoltrare in forma scritta al comitato direttivo almeno 10 giorni prima dell'assemblea. In merito a questi oggetti l'assemblea generale decide a maggioranza dei 2/3 dei membri presenti. Restano riservate le disposizioni dell'art. 20.

Art. 16  L'assemblea generale non può deliberare su oggetti presentati soltanto nel corso della stessa. Essi saranno esaminati dal comitato direttivo, che dovrà prendere posizione in merito nella successiva assemblea generale.

Art. 17  Il comitato direttivo è tenuto a indire ogni anno, entro il 30 di aprile, un'assemblea generale ordinaria. Il comitato direttivo deve inoltre convocare un'assemblea generale se l'organo di controllo o 1/5 di tutti i membri ne fanno richiesta.

Art. 18  L'assemblea generale prende le sue decisioni alla maggioranza assoluta dei votanti presenti. Restano riservate le disposizioni degli art. 15 e 20 del presente statuto.

Art. 19  Nomine e decisioni avvengono con voto palese a meno che l'assemblea non decida il voto segreto. Ogni membro ha un voto.

Art. 20  Decisioni riguardanti delle modifiche dello statuto, la fusione con altre associazioni o lo scioglimento di Retina Suisse vanno prese con una maggioranza di almeno i 2/3 degli aventi diritto di voto presenti. Le proposte a tale riguardo - esplicitamente formulate - vanno sottoposte ai membri assieme all'invito all'assemblea generale.

Art. 21  Sono di competenza dell'assemblea generale

a)  la nomina del comitato direttivo e della/del presidente per la durata di due anni;

b) la nomina dell'organo di controllo per la durata di due anni;

c) la nomina di membri onorari;

d) la ratifica del rapporto d'attività e dei conti consuntivi;

e)  la definizione delle tasse sociali;

f)  le delibere su tutti gli oggetti riservati all'assemblea generale dalla legge o dallo statuto come pure sugli oggetti che le sono trasmessi dal comitato direttivo.


IV B Il comitato direttivo

Art. 22  Il comitato direttivo (comitato) si compone di almeno 5 persone, di cui la maggioranza devono essere persone affette da retinite pigmentosa (RP), degenerazione maculare, sindrome di Usher o altre malattie degenerative della retina oppure genitori o congiunti di persone con una di queste malattie. Il comitato si costituisce autonomamente e regola il diritto di firma, fermo restando che è prescritta la firma a due.

Art. 23  Il comitato si riunisce su convocazione della/del presidente quando il disbrigo degli affari correnti lo richiede. Alla convocazione va allegato l'elenco delle trattande. Se almeno 1/3 dei membri del comitato la richiede, la/il presidente è tenuta/o a convocare una riunione del comitato.

Art. 24  Il comitato prende le sue decisioni a maggioranza assoluta, deve tuttavia essere presente almeno la metà del suoi membri. Restano riservate le disposizioni dell'art. 25. Se una decisione viene presa per corrispondenza è necessario l'accordo unanime.

Art. 25  Su oggetti diversi da quelli menzionati sull'invito possono venire prese decisioni valide solo se sono presenti tutti i membri del comitato o se, a posteriori, gli assenti avvallano quanto deciso dalle/dai presenti alla riunione.

Art. 26  I verbali di assemblee e riunioni devono essere muniti delle firme del/della presidente e del/della verbalista.

Art. 27  Il comitato rappresenta l'associazione all'esterno. Sono di sua competenza la conduzione e la cura di tutti gli interessi di Retina Suisse.

Art. 28  Il comitato si impegna affinché Retina Suisse sia diretta secondo moderni principi di gestione aziendale. La nomina rispettivamente il licenziamento del direttore/della direttrice è di competenza del comitato, il quale ne definisce pure i compiti ed emana i regolamenti.

Art. 29  Il comitato decide se fare processi o se distanziarsene e può stipulare convenzioni. Può svolgere tutti gli atti legali non di competenza dell'assemblea generale. Può comprare e vendere immobili nonché caricarli di ipoteche. Resta tuttavia riservato il consenso dell'assemblea generale.

Art. 30  Il comitato elabora i necessari regolamenti d'applicazione e può creare gruppi di lavoro per lo studio di questioni specifiche.

Art. 31  Il comitato può, in casi particolari, concedere una riduzione o l'esenzione dalla tassa sociale.

Art. 32  Il comitato decide se accettare o respingere donazioni, sovvenzioni o legati o se modificarne le condizioni di impiego.


IV C  L'organo di controllo

Art. 33  L'organo di controllo si compone di 2 revisori o revisore dei conti.


V  Scioglimento di Retina Suisse

Art. 34  Sulla destinazione del capitale sociale in caso di scioglimento di Retina Suisse decide l'assemblea generale su proposta del comitato. Il capitale è da devolvere a istituzioni con scopi analoghi. È sclusa la ripartizione tra i membri.


VI  Disposizioni finali

Art. 35  I presenti statuti sono stati approvati dall'assemblea generale del 21 aprile 2007 a Friburgo. Entrati immediatamente in vigore, sostituiscono quelli del 27 marzo 1999 e quelli del 25 marzo 1995 (dell’Associazione svizzera di retinite pigmentosa).

Giuridicamente fa stato la versione tedesca degli Statuti di Retina Suisse.

Friburgo, 21 aprile 2007
 
Presidente                                                  Vicepresidente
Christina Fasser                                           Reto Hotz